Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a, d.lgs. 150/2009)

(Last Updated On: 26 Aprile 2018)

Il sistema di misurazione e valutazione della performance del personale con qualifica dirigenziale dell’Ente in uso, denominato   “Metodologie e criteri utilizzati per la valutazione della dirigenza dell’ERSU di Palermo”, è sviluppato sulla base di quello adottato dall’Assessore destinato alla Presidenza in linea con le disposizioni 78/spcs e 90/spcs, rispettivamente del 2/11/2007 e del 30/11/2007, aventi ad oggetto “Criteri generali per la valutazione della dirigenza regionale” e “Criteri di valutazione dirigenti prima fascia, Dirigenti generali, Dirigenti responsabili uffici di diretta collaborazione”. Vedi link Performance.

La Regione Siciliana, con legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, all’articolo 11, ha introdotto nell’ordinamento regionale i principi della normativa statale contenuta nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in ordine alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
In attuazione delle previsioni del citato articolo 11, la Regione Siciliana ha adottato, con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, il “Regolamento attuativo dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, con il quale ha disciplinato il ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 150/2009.

L’art. 17 del medesimo D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52,, indica “Art. 17 Misurazione, valutazione e trasparenza della perfomance negli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10″… 1. Gli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio2000, n. 10, in armonia con le disposizioni del presente regolamento,nell’esercizio della loro autonomia organizzativa adeguano con appositi provvedimenti i propri ordinamenti alle disposizioni ed ai principi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5…..”.

L’Ente si riserva di rivedere l’applicazione della normativa relativa al Ciclo della performance, preso atto:

  • che l’iter di approvazione del Regolamento all’interno della Regione Siciliana è tutt’ora in itinere, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 52 quater, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 e da ultimo modificato dall’art. 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.;
  • che dovrà essere emanato il Regolamento dell’Ente, in funzione di quanto specificato al punto precedente.